SUCCESSIONE NEI DEBITI
Art.2560 C.C.:“L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.”
II legislatore non stabilisce se i debiti vengano automaticamente trasferiti con l’azienda, la dottrina e la giurisprudenza
prevalenti ritengono che il trasierimento non sia automatico.
Saranno cedente e cessionario a dover stabilire contrattualmente l’eventuale trasferimento dei debiti contratti dall’imprenditore alienante prima del trasferimento dell’azienda (c.d. accollo).
Il cedente (imprenditore agricolo o commerciale) resta obbligato nei confronti del creditore se quest’ultimo non ha acconsentito espressamente al trasferimento del debito.
Quindi se il creditore accetta il cessionario come suo debitore, il cedente è interamente liberato dalle obbligazioni nei confronti del creditore. Se l’azienda trasferita è inerente all’esercizio di un’attivita commerciale (l’imprenditore e quindi obbligato alla tenuta delle
scritture contabili), se i debiti risultano dalle scritture contabili obbligatorie, anche il cessionario è obbligato, solidalmente con
il cedente, nei confronti del creditore per l’intero ammontare del debito.
*Se cedente e cessionario pattuiscono che i debiti (risultanti dalle scritture contabili obbligatorie) rimangano in capo al
cedente, il cessionario rimane comunque solidalmente obbligato con il cedente nei confronti del creditore.
Nel caso in cui il cedente risulti inadempiente, le conseguenze dell’inadempimento si producono nel rapporto tra
cedente e cessionario (il cessionario può richiedere il risarcimento del danno al cedente), e non nei confronti del
creditore che abbia richiesto il pagamento al cessionario