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Efficacia probatoria contro l’imprenditore (Art.2709 C.C) appunti diritto commerciale

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Successione nei debiti (imprenditore agricolo o commerciale) appunti di diritto commerciale
Art.2709 C.C.: Efficacia probatoria contro l’imprenditore
“I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore. Tuttavia
chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.”
Le scritture contabili possono essere utilizzate da chiunque contro l’imprenditore che le ha formate, anche se tenute non regolarmente. II legislatore muove dall’idea che un atto o un fatto risultante dalle scritture contabili tenute dall’imprenditore, che fa prova contro l’imprenditore stesso, è vero. Viene ammessa però la prova contraria, ovvero l’atto o il fatto risultante dalle scritture contabili dell’imprenditore non è assunto come assolutamente vero, anche se fa prova contro l’imprenditore stesso, in quanto egli può dimostrare l’infondatezza della pretesa in capo a colui che utilizza le scritture contabili come prova a proprio favore.


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