Il principio di prudenza si può riassumere in tre punti secondo l’articolo 2423-bis del codice civile:
1) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza
2) Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio.
3) Si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Vi è quindi una asimmentria nella velocità di riconoscimento degli utili e delle perdite.
Questa asimettria esiste anche nei principi contabili internazionali ma non è molto forte.